TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Il Comune di Cuorgne’
1. Il Comune di Cuorgnè è Ente locale autonomo, rappresentativo della comunità che vive sul
proprio territorio.
2. Il Comune gode di autonomia statuaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché di
autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi dello Stato.
3. E’ titolare di funzioni proprie e di funzioni ad esso attribuite o delegate dalle leggi statali o
regionali.
ART. 2
Finalità
1. Il Comune, in applicazione dell'art 118 della Costituzione, esercita le funzioni amministrative in
base al principio di sussidiarietà.
2. Il Comune nell’esercizio delle proprie competenze promuove lo sviluppo e il progresso civile,
sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della
Costituzione.
3. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e
promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed
economiche all’attività amministrativa.
4. In particolare il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
a) centralità del cittadino e promozione dell’effettivo sviluppo di tutti gli aspetti della
personalità e miglioramento della qualità della vita;
b) rimozione degli ostacoli che impediscono l’uguaglianza degli individui e negano la libertà e
la dignità della persona;
c) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le
associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
d) promozione delle pari opportunità tra uomini e donne mediante concrete azioni positive;
e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con
particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
f) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a
forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri
economici, sociali e territoriali;
g) promozione di una cultura di pace, tolleranza e cooperazione internazionale, nonché di
integrazione razziale;
h) promozione di una adeguata politica ambientale rivolta al recupero, alla tutela e alla
valorizzazione del territorio, delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle
tradizioni locali.
ART. 3
Territorio, sede e titolo di Città
1. Il territorio del Comune di Cuorgnè confina con i Comuni di Alpette, Borgiallo, Castellamonte,
Chiesanuova, Pont Canavese, Prascorsano, San Colombano e Valperga.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Comunale, ove, di norma, si riuniscono i suoi organi. Essi possono,
per cause eccezionali, riunirsi in luogo diverso dalla propria sede, nell’ambito del territorio
comunale.
3. Il Comune di Cuorgnè si fregia del titolo di “Città”, concesso con decreto in data 31/3/1932 del
Re Vittorio Emanuele III. E’ decorato al valor militare con medaglia d’argento, con decreto in data
31/7/1984 n. 6830 Presidente Repubblica, in virtù dell’alto prezzo pagato dalla collettività
cuorgnatese nel nome dei grandi valori della libertà, della democrazia e della pace.
ART. 4
Stemma e Gonfalone
1. Il Comune ha un proprio Stemma, che è: "d'azzurro, al cuore d’oro, infiammato di rosso"
approvato con Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III° in data 14/07/1932.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone, consistente in un "drappo di colore
azzurro, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma della Città con
l'iscrizione centrata in argento: CITTA' DI CUORGNE' approvato con Decreto del Re d'Italia
Vittorio Emanuele III° in data 30/06/1932.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per l’uso del Gonfalone e dello Stemma anche da parte di
enti o associazioni operanti sul territorio, ove sussista un pubblico interesse, previa
autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
ART. 5
Programmazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso i metodi e gli strumenti della programmazione.
2. La programmazione comunale si propone di valorizzare le energie, di utilizzare tutte le risorse e
favorire gli apporti per determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della
comunità.
3. Il Comune concorre al raggiungimento degli obiettivi di rogrammazione dello Stato della
Regione Piemonte, della Provincia di Torino e degli altri Enti pubblici di riferimento, e
provvede, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione. Definisce le
linee della propria politica di programmazione coordinandola con le indicazioni espresse da tali
Enti.
4. Il Comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica
di gestione del bilancio ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 6
Rapporti con gli altri Enti territoriali
1. Il Comune nell’ambito delle proprie funzioni favorisce e sviluppa forme di cooperazione con gli
Stati dell' Unione Europea ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione con i Comuni vicini, la Provincia di
Torino, la Regione Piemonte e la Comunità Montana "Alto Canavese" ispirandosi a principi di
cooperazione, pari dignità, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
ART. 7
Rapporti con le formazioni sociali
1. L’attività del Comune è improntata a criteri di apertura verso il mondo del lavoro, le realtà
giovanili, gli anziani e le fasce di popolazione più deboli.
2. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
espletate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali operanti sul
territorio.
ART. 8
Principi generali dell’azione comunale
1.L'attività amministrativa del Comune si uniforma ai principi di legalità, imparzialità,trasparenza e
buona amministrazione, perseguiti con criteri di semplicità e celerità dei procedimenti e con i
metodi della programmazione, in particolare mediante:
a) correttezza dell’azione amministrativa;
b) distinzione delle competenze spettanti agli organi di governo e quelle di gestione attribuite
ai funzionari;
c) attivazione di forme di controllo interno;
d) perseguimento della massima efficienza, efficacia ed economicità;
e) partecipazione ed informazione dei cittadini.
ART. 9
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che devono essere
portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente
Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire, per quanto possibile, l’accessibilità, l’integrità e la facilità di
lettura.
3. Il Segretario Generale cura la pubblicazione avvalendosi di un dipendente comunale e, su
attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
ART.10
Cittadinanza onoraria
1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiana o straniere,
non residenti a Cuorgnè, con propria mozione presentata da almeno un quarto e approvata da
almeno due terzi dei suoi componenti.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
ART. 11
Gli organi di governo
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e
di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune, organo responsabile dell'amministrazione
Comunale ed ufficiale di governo nell’ambito territoriale del Comune.
CAPO I
Il Consiglio Comunale
ART. 12
Composizione, elezione, durata e organizzazione
1. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono
disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e , rappresentando l'intera comunità,
delibera l'indirizzo politico-amministrativo e ne esercita il controllo.
ART 13
Consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
ART. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, nonché di
presentare interrogazioni,interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali
sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri con le forme stabilite dai Regolamenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del
Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni,
utili all'espletamento del mandato.
4. I consiglieri hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni
altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Nell’esercizio del diritto di cui ai precedenti comma sono tenuti al segreto, nei casi
specificatamente determinati dalla legge. Il diritto al rilascio di atti e documenti è consentito nei
limiti e nelle forme stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, pur
sempre nei termini mirati a non costituire intralcio o ritardo all'espletamento del mandato
consiliare.
6. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale;
qualora siano impossibilitati a parteciparvi devono darne motivata giustificazione al Sindaco;
7. I Consiglieri che non partecipano ad almeno quattro sedute consecutive, senza giustificato
motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. La dichiarazione di
decadenza ha inizio con la comunicazione scritta inviata dal Sindaco al Consigliere interessato.
8. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di venti
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine, il Consiglio delibera
sulla decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere
interessato.
9. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale
verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Nei casi di assenza dal domicilio eletto, i Consiglieri Comunali si intendono domiciliati presso
l'Ufficio di Segreteria Generale.
10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dalla legge.
11. Gli istituti delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell’erogazione dei gettoni o delle
indennità legate alla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, sono regolati dalla
legge.
ART 15
Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del
giorno.
2 In caso di assenza ed impedimento del Sindaco le funzioni di cui al comma precedente sono
svolte dal Vicesindaco.
ART 16
Competenze del Consiglio Comunale
l. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale è competente nelle materie previste dal presente Statuto ed in quelle
previste nell'art.42 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.; in particolare, è competente
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, salvo l'ipotesi di cui all'art.48 c.3 del
D.Lgs 267/2000, sull' ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali
ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
c) convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di
forme associative;
d) istituzione,compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi,costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione
dei servizi pubblici, partecipazione del Comune a società di capitali, affidamento di attività o
servizi mediante convenzione
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote, nonché disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza.
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio
Comunale ed emissione di prestiti obbligazionari.
i) spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano
espressamente previste in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera
esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
sevizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
3. Il Consiglio Comunale ha inoltre competenza a deliberare:
a) la definizione degli indirizzi per i provvedimenti da adottarsi dal Sindaco in ordine al
coordinamento e riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e
sevizi pubblici;
b) il ricorso a referendum di cui all'art. 66 del presente Statuto e altre forme di consultazione
della popolazione;
c) i criteri generali cui l’amministrazione deve attenersi nella concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone ed
enti pubblici e privati.
d) il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, il ripiano di detti debiti e
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, la
salvaguardia degli equilibri del bilancio e lo stato di attuazione dei programmi.
4. Il Consiglio ha inoltre ogni altra competenza attribuitagli dalla legge.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate
in via d'urgenza da altri organi del Comune,salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio
adottate dalla Giunta Comunale da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
ART. 17
Funzionamento del Consiglio Comunale
1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sedute
straordinarie possono essere anche urgenti.
2. Sono considerate sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le
proposte di deliberazioni per l'approvazione dello Statuto comunale, delle linee programmatiche,
del Bilancio di Previsione e del Rendiconto della gestione.
3. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.
4. Le modalità e i termini di convocazione del Consiglio Comunale in sessioni ordinarie e
straordinarie, nonché i termini di deposito presso la Segreteria comunale delle proposte di
deliberazioni sono stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Salvo diversa previsione di legge, le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide
qualora interviene almeno un numero di consiglieri pari almeno alla metà dei consiglieri
assegnati senza computare il Sindaco, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio
Comunale.
Le sedute del Consiglio Comunale in seconda convocazione, da tenersi in giorno
diverso dalla prima, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati
senza computare il Sindaco, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale,
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo quelle che, ai sensi del Regolamento del
Consiglio Comunale, debbano tenersi segrete per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla
riservatezza della sfera privata delle persone.
7. Quando non sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Nei casi in cui debba essere rappresentata la
minoranza consiliare si provvede con il sistema di votazione separata e sono eletti i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età, salvo che non
sia diversamente disposto dalla legge.
8. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio
segreto le deliberazioni concernenti persone allorquando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
9. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio è curata dal Segretario, secondo le
modalità e i termini stabiliti dal Regolamento. del Consiglio Comunale
10. I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario Comunale e da chi ha presieduto la seduta
11. Il Regolamento del Consiglio Comunale nel rispetto dei precedenti commi disciplina le modalità
di funzionamento del Consiglio Comunale.
ART. 18
Indirizzi per le nomine, le designazioni e le revoche
dei rappresentati del Comune
1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi in base ai quali il Sindaco provvede alle nomine,
alle designazioni ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
entro 30 giorni dall’insediamento.
2. Gli indirizzi di cui al comma precedente devono ispirarsi ai principi di buon andamento ed
imparzialità, nonché al principio di pari opportunità per gli uomini e le donne. Essi inoltre
devono assicurare che i rappresentanti del Comune siano persone di nota e provata capacità
professionale e competenza, fatti salvi eventuali specifici requisiti.
3. Se i componenti da nominare sono pari a tre o in numero superiore, dovrà essere rappresentata la
minoranza.
ART. 19
Linee programmatiche di mandato
1. Entro centoventi giorni dalla proclamazione, il Sindaco neoeletto, sentita la Giunta Comunale,
presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione, e nei successivi
eventuali adeguamenti, delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti o
modifiche da presentare per iscritto almeno tre giorni prima della relativa seduta consiliare.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 di settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione
delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
4. Nel corso del mandato elettivo il Sindaco, sentita la Giunta, potrà proporre al Consiglio
Comunale adeguamenti strutturali e/o modifiche alle linee programmatiche.
5. Al termine del mandato elettivo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il rendiconto
dell'attuazione delle linee programmatiche.
ART. 20
I gruppi consiliari
1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio
Comunale, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento e gli eventuali spazi
attrezzati loro assegnati per lo svolgimento dei compiti d’istituto.
ART. 21
Conferenza dei capigruppo
1 Al fine di assicurare l’efficienza dei lavori del consiglio, è istituita la conferenza dei capigruppo,
formata dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2 Le funzioni e le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
ART. 22
Le commissioni consiliari
1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio, eletti
nel suo seno con il criterio proporzionale da definirsi nel Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale.
2. La Presidenza delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia è attribuita ai Consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione. Spetta parimenti alle minoranze la Presidenza delle
commissioni di indagine.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, la durata e le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
CAPO II
La Giunta Comunale
ART. 23
Composizione ed elezione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero Assessori
non superiore a sette, tra i quali il Vicesindaco, scelti tra i consiglieri Comunali in carica.
2. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco e presentata al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva alle elezioni amministrative.
3. Le cause di incompatibilità, nonché la decadenza e la cessazione dalla carica dei singoli
Assessori sono disciplinati dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate al Sindaco e sono
immediatamente efficaci.
5. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio
Comunale.
ART. 24
Durata in carica, indennità e aspettative
1. La durata in carica e i casi di decadenza della Giunta sono disciplinate dalla legge.
2. Il regime delle aspettative, dei permessi delle missioni e dell’erogazione delle indennità di carica
o di presenza agli Assessori, è regolato dalla legge.
ART. 25
Competenze e funzionamento
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell’attuazione degli
indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano
riservati al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalla legge o dal presente
Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei Responsabili dei
Servizi.
3. La Giunta, in particolare nell’esercizio delle attribuzione di governo:
a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano
impegni di spesa e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento alla competenza dei
Responsabili degli uffici e servizi.
b) delibera la misura delle concessioni, delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e dei
vantaggi economici di qualsiasi genere ad enti e persone, che non siano già determinati nel
bilancio di previsione.
c) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio Comunale.
d) esprime parere al Sindaco, sulla nomina del Direttore Generale.
e) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni.
f) approva gli accordi di contrattazione decentrata .
g) approva il P.O.G. o P.E.G., su proposta del Direttore Generale, se nominato,o in mancanza
del Segretario Generale.
h) adotta gli occorrenti atti di promozione e resistenza in giudizio, nonché provvede alla loro
eventuale conciliazione e transazione.
i) determina e modifica le aliquote delle tariffe dei tributi e per la fruizione di beni e servizi,
nell’ambito dell’ordinamento e della disciplina generale deliberati dal Consiglio Comunale.
l) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle
determinazioni del Consiglio.
m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per
le elezioni..
n) stabilisce la denominazione di strade, aree,edifici ed altre strutture della città , previo parere
conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica, se istituita; in
mancanza dalla Conferenza dei Capigruppo.
o) nomina, nei casi previsti dai regolamenti, le commissioni.
p) adotta in via d’urgenza variazioni al bilancio preventivo annuale e pluriennale, da
sottoporre, a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio comunale entro sessanta giorni
dall’adozione. e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia
scaduto il predetto termine.
q) provvede in materia di contrazione di mutui, quando gli elementi determinanti
dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare siano espressamente
previsti in atti fondamentali del Consiglio.
4. Le modalità di convocazione della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di
almeno la metà dei componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi
diversamente disciplinati dalla legge.
7. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Segretario Generale e da chi ha presieduto la
Giunta.
Art.26
Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e determinazioni
1. Tutte le Deliberazioni e Determinazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione
all'albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive dopo il decimo giorno
dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.
3. Nel caso di urgenza le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le Determinazioni sono esecutive con l'approvazione del visto di regolarità contabilità attestante
la copertura finanziaria, effettuata dal Responsabile del servizio finanziario. Qualora le
Determinazioni non richiedano il visto di regolarità contabile, sono eseguibili dalla data di
adozione.
CAPO III
Il Sindaco
ART . 27
Elezione, durata in carica, stato giuridico e cessazione dalla carica
1. L'elezione, la durata in carica, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, lo stato giuridico e le
cause di cessazione dalla carica del Sindaco sono disciplinati dalla legge.
ART .28
Competenze e funzioni
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione comunale e il legale rappresentante del
Comune.
2. Spetta al Sindaco:
a) dirigere e coordinare l'attività politica-amministrativa del Comune.
b) nominare gli Assessori e il Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
c) revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
d) convocare e presiedere la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno.
e) convocare e presiedere il Consiglio Comunale, fissandone l'ordine del giorno.
f) nominare il Segretario Generale, scegliendolo nell'apposito Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali.
g) nominare il Direttore Generale, con le modalità stabilite dal presente Statuto, ovvero
conferire al Segretario Generale, previo parere della Giunta Comunale, l’incarico di
Direttore Generale, nel caso non sia stata stipulata convenzione con altri Comuni per la
nomina del Direttore.
h) nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuire gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna.
i) impartire direttive al Direttore Generale, qualora nominato, ovvero al Segretario Generale
per l'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo.
l) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.
m) stare in giudizio, in rappresentanza del Comune, nelle lite attive e passive, previa
deliberazione della Giunta Comunale all’azione o alla partecipazione al giudizio.
n) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma, sentito il
Consiglio Comunale, per l’esercizio di funzioni di competenza del Comune.
o) promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività comunale, nonché sull’attività
delle istituzioni, aziende, società appartenenti o partecipate dal Comune.
p) emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50,
commi 5-6, del D.lgs. 267/2000.
q) coordinare, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e della Regione, gli orari degli
esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.
r) demandare, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, al Segretario
Generale l'adozione di provvedimenti di competenza dei Responsabili degli Uffici e Servizi.
s) sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti, nonché
sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o
delegate al Comune.
t) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, anche quale Ufficiale di governo,
nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti.
u) presentare al Consiglio Comunale, sentita la Giunta e in conformità del presente Statuto, le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del
mandato,delle quali ne è responsabile.
z) convocare i comizi per i referendum previsti dall’art 8 del D.lgs 267/2000 e dal presente
Statuto.
ART. 29
Sostituzione del Sindaco
1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione o decadenza per le cause
previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vicesindaco, l’Assessore
presente, più anziano di età, assume le funzioni del Sindaco.
ART. 30
Deleghe del Sindaco
1. Il Sindaco può delegare le sue competenze per aree organiche, compresa la sottoscrizione dei
relativi atti, a singoli Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano
espressamente riservati per legge.
2. Il Sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza anche al Segretario Generale,
ovvero al Direttore Generale, qualora nominato, o ai Responsabili dei Servizi.
ART.31
Mozione di sfiducia
1. La mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta Comunale è disciplinata dalla legge.
ART. 32
Pari opportunità
1. Le nomine a componente degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed
Istituzioni dipendenti dal Comune devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge
dettate per garantire la pari opportunità a uomini e donne, compatibilmente con le esigenze di
qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità degli aventi
diritto.
TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 33
Principi generali
1. L’organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è articolata in Unità Organizzative
al cui vertice è posto un Responsabile che può essere un Dirigente.
2. L’organizzazione degli uffici e servizi è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di
efficacia, efficienza ed economicità di gestione, nonché nel rispetto dei principi di autonomia
operativa, funzionalità, professionalità e responsabilità.
ART. 34
Disciplina dello status del personale
1. Sono disciplinati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
a) gli organi, le Unità Organizzative, i modi di conferimento della titolarità delle medesime, i
principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di
pubblico impiego;
c) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali e le
responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, nonchè le modalità di
funzionamento della commissione di disciplina;
e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, previste dalla legge, oltre a
modalità, condizioni e limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di
professioni, previa iscrizione negli appositi albi.
2. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio
personale.
3. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
ART. 35
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al
di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato
apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti,
con le modalità stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, garantendo la
trasparenza nelle modalità di selezione e di individuazione dello stesso.
2. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferire dal Sindaco al Segretario Comunale,
previo parere della Giunta Comunale.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti dal Sindaco
4. Sovrintende la gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed
efficacia, mediante l’esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai
Regolamenti.
5. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione (P.E.G.) o di piano operativo di
gestione (P.O.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base degli indirizzi forniti dal
Sindaco;
b) organizza e dirige i Responsabili delle Unità Organizzative, coerentemente con gli indirizzi
funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e dei servizi e del personale ad esso
preposto, avvalendosi del servizio di controllo di gestione;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili delle Unità
Organizzative ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi e in conformità con le previsioni dei CCNL;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi di
Responsabili delle Unità Organizzativa;
f) gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale;
g) adotta in via surrogatoria gli atti di competenza dei Responsabili delle Unità Organizzative
nei casi in cui essi siano incompatibili o temporaneamente assenti e non sia possibile
conferire la supplenza ad altro personale idoneo;
h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili delle Unità Organizzative, l’assetto
organizzativo del Comune proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;
i) esercita tutte le altre funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge, dal presente
Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco.
ART. 36
Segretario Generale
1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare che, nel rispetto delle direttive impartite dal
Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle Unità
Organizzative e ne coordina l’attività, quando il Sindaco non abbia provveduto a nominare il
Direttore Generale.
3. Il Segretario, inoltre, può rogare i contratti nei quali il Comune è parte, autentica scritture private
ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, salvo quando non sia necessario che il contratto sia
rogato dal notaio.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della
Giunta e ne cura la verbalizzazione.
5. Qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, o in caso di sua assenza o impedimento,
adotta in via surrogatoria gli atti di competenza dei Responsabili delle Unità Organizzative nei
casi in cui essi siano incompatibili o temporaneamente assenti e non sia possibile conferire la
supplenza ad altro personale idoneo.
7. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai Regolamenti o conferitagli dal
Sindaco.
8. La legge disciplina le modalità di nomina e di revoca e di sostituzione del Segretario Generale.
ART. 37
Vicesegretario
1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la nomina di un
Vicesegretario per coadiuvare il Segretario Generale nell’esercizio delle funzioni e sostituirlo nei
casi di vacanza, assenza o impedimento.
ART. 38
I Responsabili delle Unità Organizzative
1. I Responsabili delle Unità Organizzative sono nominati dal Sindaco in conformità del
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2 Essi operano anche mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, del
corretto funzionamento degli uffici, dell’efficienza della gestione e dei relativi risultati, e sono
altresì responsabili delle procedure delle gare e degli appalti.
3 Ai Responsabili delle Unità Organizzative sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le
modalità stabilite dai regolamenti comunali.
ART. 39
Il Responsabile Servizio Finanziario
1. Al Responsabile del Servizio finanziario, oltre ai compiti di cui al precedente articolo, spetta la
formulazione del parere concernente la regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, ove
queste dispongano spese a carico del Bilancio comunale, e del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sulle Determinazioni che dispongano impegni di spesa.
ART. 40
Collaborazioni esterne
1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne
ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all’amministrazione devono stabilire:
a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) la natura del rapporto.
3. Ogni consulente o professionista proposto dovrà presentare un curriculum contenente oltre
all’elencazione dei lavori già effettuati anche quella degli eventuali incarichi in corso.
ART 41
Incarichi a contratto a tempo determinato
1. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nei limiti,
nelle forme e con le modalità previste nel Regolamento, e nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, la titolarità di uffici e servizi o di alta specializzazione a personale assunto con contratto
a tempo determinato di durata non superiore a quella effettiva del Sindaco.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che
non lo consentano apposite norme di legge.
ART. 42
Responsabilità disciplinare del personale
1. Il Regolamento di cui al precedente art. 33 disciplinerà, secondo le norme previste dal TU dei
dipendenti degli enti pubblici e dai CCNL, le responsabilità, le sanzioni disciplinari, la
composizione della commissione di disciplina, il procedimento disciplinare, la destituzione
d’ufficio e la riammissione in servizio.
TITOLO IV
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’
ART. 43
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è organo ausiliario del Comune.
2. L’elezione, la composizione, la durata in carica, la presidenza del collegio, nonché le cause di
ineleggibilità, di decadenza e la revoca dei suoi componenti, sono regolate dalla legge.
ART. 44
Funzioni del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori:
a) svolge attività di collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo.
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del
Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità.
c) esercita la vigilanza sulla gestione dei beni comunali,
d) nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente ed ai relativi uffici nei modi
indicati dal regolamento. E' tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell’Ente, la
regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e di conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
e) esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo, sui documenti allegati e sulle
proposte di variazioni dello stesso e redige una apposita relazione sul rendiconto della
gestione, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
f) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.
2. Il Collegio dei Revisori può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di
gestione ed ai rilievi da essi mossi all’operato dell’amministrazione e pertanto presenziare in tale
sede alle relative sedute.
ART. 45
Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri
1. Ogni consigliere può denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell’Ente,
che ritenga censurabili. Il Collegio terrà conto di tali fatti e ne riferirà in sede di relazione
periodica al Consiglio.
2. Quando la denuncia provenga da un quinto dei consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad
eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.
ART. 46
Compensi
1. Il compenso per i Revisori viene stabilito nelle deliberazioni di nomina entro i limiti fissati dal
decreto del Ministro dell’Interno (art. 6 quinquies, della legge 15.03.1991, n. 80 e s.m. i.).
ART. 47
Responsabilità
1. I Revisori devono adempiere ai propri doveri nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Essi
sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e
sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Sono responsabili
solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
2. L’azione di responsabilità contro i Revisori è regolata dalla legge.
3. In caso di inosservanza dei loro doveri, il Consiglio Comunale ne pronunzia la revoca, previa
comunicazione all’interessato almeno 15 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue
eventuali deduzioni.
ART. 48
Controlli interni
1 Il Comune istituisce e sviluppa controlli interni individuando strumenti e tipologie adeguate a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ;
b) verificare attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa ,al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni dei Responsabili delle Unità Organizzative;
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi, ed
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obbiettivi predefiniti.
2. I profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo interno sono disciplinati dal
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e dal Regolamento di Contabilità.
TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART. 49
Forme di gestione
1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale,
promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta
attraverso servizi pubblici che sono istituiti e gestiti nelle forme, e con le modalità previste
dalla normativa di settore
ART. 50
Gestione in economia
1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti
che devono, tra l’altro, individuare l’unità organizzativa responsabile del servizio.
ART. 51
Aziende speciali
1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia
imprenditoriale. Lo Statuto dell'azienda speciale è approvato dal Consiglio Comunale, nel
rispetto delle norme legislative di settore
2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto
e da propri regolamenti approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione dell’azienda.
ART 52
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Comune, nei modi stabiliti dalla legge, può partecipare al capitale di società per azioni o a
responsabilità limitata, già costituite, per la gestione di sevizi pubblici locali ed eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote di azioni devono essere approvati dal Consiglio
Comunale e deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di
amministrazione.
3. Il Comune nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli
utenti.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 53
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le
forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai
servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
ART. 54
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni,
anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e/o la gestione di
opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando
la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalle legge, sono approvate dal
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
ART. 55
Consorzi
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statuari, può attivare la costituzione di un
consorzio tra Enti secondo le norme per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la
gestione associata di uno o più servizi.
2. Il Consiglio Comunale, a tal fine, approva una convenzione unitamente allo statuto del consorzio,
che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme
previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il Consorzio assume necessariamente carattere polifunzionale quando si intendono gestire da
parte dei medesimi soggetti pubblici diversi servizi.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART. 56
Accordi di programma
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di
altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del
Comune, sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di
un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle az