TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Il Comune di Cuorgne’
1. Il Comune di Cuorgnè è Ente locale autonomo, rappresentativo della comunità che vive sul
proprio territorio.
2. Il Comune gode di autonomia statuaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché di
autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi dello Stato.
3. E’ titolare di funzioni proprie e di funzioni ad esso attribuite o delegate dalle leggi statali o
regionali.
ART. 2
Finalità
1. Il Comune, in applicazione dell'art 118 della Costituzione, esercita le funzioni amministrative in
base al principio di sussidiarietà.
2. Il Comune nell’esercizio delle proprie competenze promuove lo sviluppo e il progresso civile,
sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della
Costituzione.
3. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e
promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed
economiche all’attività amministrativa.
4. In particolare il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
a) centralità del cittadino e promozione dell’effettivo sviluppo di tutti gli aspetti della
personalità e miglioramento della qualità della vita;
b) rimozione degli ostacoli che impediscono l’uguaglianza degli individui e negano la libertà e
la dignità della persona;
c) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le
associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
d) promozione delle pari opportunità tra uomini e donne mediante concrete azioni positive;
e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con
particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
f) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a
forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri
economici, sociali e territoriali;
g) promozione di una cultura di pace, tolleranza e cooperazione internazionale, nonché di
integrazione razziale;
h) promozione di una adeguata politica ambientale rivolta al recupero, alla tutela e alla
valorizzazione del territorio, delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle
tradizioni locali.
ART. 3
Territorio, sede e titolo di Città
1. Il territorio del Comune di Cuorgnè confina con i Comuni di Alpette, Borgiallo, Castellamonte,
Chiesanuova, Pont Canavese, Prascorsano, San Colombano e Valperga.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Comunale, ove, di norma, si riuniscono i suoi organi. Essi possono,
per cause eccezionali, riunirsi in luogo diverso dalla propria sede, nell’ambito del territorio
comunale.
3. Il Comune di Cuorgnè si fregia del titolo di “Città”, concesso con decreto in data 31/3/1932 del
Re Vittorio Emanuele III. E’ decorato al valor militare con medaglia d’argento, con decreto in data
31/7/1984 n. 6830 Presidente Repubblica, in virtù dell’alto prezzo pagato dalla collettività
cuorgnatese nel nome dei grandi valori della libertà, della democrazia e della pace.
ART. 4
Stemma e Gonfalone
1. Il Comune ha un proprio Stemma, che è: "d'azzurro, al cuore d’oro, infiammato di rosso"
approvato con Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III° in data 14/07/1932.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone, consistente in un "drappo di colore
azzurro, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma della Città con
l'iscrizione centrata in argento: CITTA' DI CUORGNE' approvato con Decreto del Re d'Italia
Vittorio Emanuele III° in data 30/06/1932.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per l’uso del Gonfalone e dello Stemma anche da parte di
enti o associazioni operanti sul territorio, ove sussista un pubblico interesse, previa
autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
ART. 5
Programmazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso i metodi e gli strumenti della programmazione.
2. La programmazione comunale si propone di valorizzare le energie, di utilizzare tutte le risorse e
favorire gli apporti per determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della
comunità.
3. Il Comune concorre al raggiungimento degli obiettivi di rogrammazione dello Stato della
Regione Piemonte, della Provincia di Torino e degli altri Enti pubblici di riferimento, e
provvede, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione. Definisce le
linee della propria politica di programmazione coordinandola con le indicazioni espresse da tali
Enti.
4. Il Comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica
di gestione del bilancio ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 6
Rapporti con gli altri Enti territoriali
1. Il Comune nell’ambito delle proprie funzioni favorisce e sviluppa forme di cooperazione con gli
Stati dell' Unione Europea ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione con i Comuni vicini, la Provincia di
Torino, la Regione Piemonte e la Comunità Montana "Alto Canavese" ispirandosi a principi di
cooperazione, pari dignità, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
ART. 7
Rapporti con le formazioni sociali
1. L’attività del Comune è improntata a criteri di apertura verso il mondo del lavoro, le realtà
giovanili, gli anziani e le fasce di popolazione più deboli.
2. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
espletate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali operanti sul
territorio.
ART. 8
Principi generali dell’azione comunale
1.L'attività amministrativa del Comune si uniforma ai principi di legalità, imparzialità,trasparenza e
buona amministrazione, perseguiti con criteri di semplicità e celerità dei procedimenti e con i
metodi della programmazione, in particolare mediante:
a) correttezza dell’azione amministrativa;
b) distinzione delle competenze spettanti agli organi di governo e quelle di gestione attribuite
ai funzionari;
c) attivazione di forme di controllo interno;
d) perseguimento della massima efficienza, efficacia ed economicità;
e) partecipazione ed informazione dei cittadini.
ART. 9
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che devono essere
portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente
Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire, per quanto possibile, l’accessibilità, l’integrità e la facilità di
lettura.
3. Il Segretario Generale cura la pubblicazione avvalendosi di un dipendente comunale e, su
attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
ART.10
Cittadinanza onoraria
1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiana o straniere,
non residenti a Cuorgnè, con propria mozione presentata da almeno un quarto e approvata da
almeno due terzi dei suoi componenti.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
ART. 11
Gli organi di governo
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e
di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune, organo responsabile dell'amministrazione
Comunale ed ufficiale di governo nell’ambito territoriale del Comune.
CAPO I
Il Consiglio Comunale
ART. 12
Composizione, elezione, durata e organizzazione
1. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono
disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e , rappresentando l'intera comunità,
delibera l'indirizzo politico-amministrativo e ne esercita il controllo.
ART 13
Consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
ART. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, nonché di
presentare interrogazioni,interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali
sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri con le forme stabilite dai Regolamenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del
Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni,
utili all'espletamento del mandato.
4. I consiglieri hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni
altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Nell’esercizio del diritto di cui ai precedenti comma sono tenuti al segreto, nei casi
specificatamente determinati dalla legge. Il diritto al rilascio di atti e documenti è consentito nei
limiti e nelle forme stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, pur
sempre nei termini mirati a non costituire intralcio o ritardo all'espletamento del mandato
consiliare.
6. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale;
qualora siano impossibilitati a parteciparvi devono darne motivata giustificazione al Sindaco;
7. I Consiglieri che non partecipano ad almeno quattro sedute consecutive, senza giustificato
motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. La dichiarazione di
decadenza ha inizio con la comunicazione scritta inviata dal Sindaco al Consigliere interessato.
8. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di venti
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine, il Consiglio delibera
sulla decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere
interessato.
9. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale
verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Nei casi di assenza dal domicilio eletto, i Consiglieri Comunali si intendono domiciliati presso
l'Ufficio di Segreteria Generale.
10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dalla legge.
11. Gli istituti delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell’erogazione dei gettoni o delle
indennità legate alla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, sono regolati dalla
legge.
ART 15
Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del
giorno.
2 In caso di assenza ed impedimento del Sindaco le funzioni di cui al comma precedente sono
svolte dal Vicesindaco.
ART 16
Competenze del Consiglio Comunale
l. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale è competente nelle materie previste dal presente Statuto ed in quelle
previste nell'art.42 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.; in particolare, è competente
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, salvo l'ipotesi di cui all'art.48 c.3 del
D.Lgs 267/2000, sull' ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali
ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
c) convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di
forme associative;
d) istituzione,compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi,costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione
dei servizi pubblici, partecipazione del Comune a società di capitali, affidamento di attività o
servizi mediante convenzione
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote, nonché disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza.
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio
Comunale ed emissione di prestiti obbligazionari.
i) spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano
espressamente previste in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera
esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
sevizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
3. Il Consiglio Comunale ha inoltre competenza a deliberare:
a) la definizione degli indirizzi per i provvedimenti da adottarsi dal Sindaco in ordine al
coordinamento e riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e
sevizi pubblici;
b) il ricorso a referendum di cui all'art. 66 del presente Statuto e altre forme di consultazione
della popolazione;
c) i criteri generali cui l’amministrazione deve attenersi nella concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi natura a persone ed
enti pubblici e privati.
d) il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, il ripiano di detti debiti e
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, la
salvaguardia degli equilibri del bilancio e lo stato di attuazione dei programmi.
4. Il Consiglio ha inoltre ogni altra competenza attribuitagli dalla legge.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate
in via d'urgenza da altri organi del Comune,salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio
adottate dalla Giunta Comunale da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
ART. 17
Funzionamento del Consiglio Comunale
1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sedute
straordinarie possono essere anche urgenti.
2. Sono considerate sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le
proposte di deliberazioni per l'approvazione dello Statuto comunale, delle linee programmatiche,
del Bilancio di Previsione e del Rendiconto della gestione.
3. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.
4. Le modalità e i termini di convocazione del Consiglio Comunale in sessioni ordinarie e
straordinarie, nonché i termini di deposito presso la Segreteria comunale delle proposte di
deliberazioni sono stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Salvo diversa previsione di legge, le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide
qualora interviene almeno un numero di consiglieri pari almeno alla metà dei consiglieri
assegnati senza computare il Sindaco, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio
Comunale.
Le sedute del Consiglio Comunale in seconda convocazione, da tenersi in giorno
diverso dalla prima, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati
senza computare il Sindaco, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale,
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo quelle che, ai sensi del Regolamento del
Consiglio Comunale, debbano tenersi segrete per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla
riservatezza della sfera privata delle persone.
7. Quando non sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Nei casi in cui debba essere rappresentata la
minoranza consiliare si provvede con il sistema di votazione separata e sono eletti i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età, salvo che non
sia diversamente disposto dalla legge.
8. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio
segreto le deliberazioni concernenti persone allorquando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
9. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio è curata dal Segretario, secondo le
modalità e i termini stabiliti dal Regolamento. del Consiglio Comunale
10. I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario Comunale e da chi ha presieduto la seduta
11. Il Regolamento del Consiglio Comunale nel rispetto dei precedenti commi disciplina le modalità
di funzionamento del Consiglio Comunale.
ART. 18
Indirizzi per le nomine, le designazioni e le revoche
dei rappresentati del Comune
1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi in base ai quali il Sindaco provvede alle nomine,
alle designazioni ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
entro 30 giorni dall’insediamento.
2. Gli indirizzi di cui al comma precedente devono ispirarsi ai principi di buon andamento ed
imparzialità, nonché al principio di pari opportunità per gli uomini e le donne. Essi inoltre
devono assicurare che i rappresentanti del Comune siano persone di nota e provata capacità
professionale e competenza, fatti salvi eventuali specifici requisiti.
3. Se i componenti da nominare sono pari a tre o in numero superiore, dovrà essere rappresentata la
minoranza.
ART. 19
Linee programmatiche di mandato
1. Entro centoventi giorni dalla proclamazione, il Sindaco neoeletto, sentita la Giunta Comunale,
presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione, e nei successivi
eventuali adeguamenti, delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti o
modifiche da presentare per iscritto almeno tre giorni prima della relativa seduta consiliare.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 di settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione
delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
4. Nel corso del mandato elettivo il Sindaco, sentita la Giunta, potrà proporre al Consiglio
Comunale adeguamenti strutturali e/o modifiche alle linee programmatiche.
5. Al termine del mandato elettivo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il rendiconto
dell'attuazione delle linee programmatiche.
ART. 20
I gruppi consiliari
1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio
Comunale, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento e gli eventuali spazi
attrezzati loro assegnati per lo svolgimento dei compiti d’istituto.
ART. 21
Conferenza dei capigruppo
1 Al fine di assicurare l’efficienza dei lavori del consiglio, è istituita la conferenza dei capigruppo,
formata dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2 Le funzioni e le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
ART. 22
Le commissioni consiliari
1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio, eletti
nel suo seno con il criterio proporzionale da definirsi nel Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale.
2. La Presidenza delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia è attribuita ai Consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione. Spetta parimenti alle minoranze la Presidenza delle
commissioni di indagine.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, la durata e le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
CAPO II
La Giunta Comunale
ART. 23
Composizione ed elezione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero Assessori
non superiore a sette, tra i quali il Vicesindaco, scelti tra i consiglieri Comunali in carica.
2. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco e presentata al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva alle elezioni amministrative.
3. Le cause di incompatibilità, nonché la decadenza e la cessazione dalla carica dei singoli
Assessori sono disciplinati dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate al Sindaco e sono
immediatamente efficaci.
5. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio
Comunale.
ART. 24
Durata in carica, indennità e aspettative
1. La durata in carica e i casi di decadenza della Giunta sono disciplinate dalla legge.
2. Il regime delle aspettative, dei permessi delle missioni e dell’erogazione delle indennità di carica
o di presenza agli Assessori, è regolato dalla legge.
ART. 25
Competenze e funzionamento
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell’attuazione degli
indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano
riservati al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalla legge o dal presente
Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei Responsabili dei
Servizi.
3. La Giunta, in particolare nell’esercizio delle attribuzione di governo:
a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano
impegni di spesa e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento alla competenza dei
Responsabili degli uffici e servizi.
b) delibera la misura delle concessioni, delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e dei
vantaggi economici di qualsiasi genere ad enti e persone, che non siano già determinati nel
bilancio di previsione.
c) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio Comunale.
d) esprime parere al Sindaco, sulla nomina del Direttore Generale.
e) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni.
f) approva gli accordi di contrattazione decentrata .
g) approva il P.O.G. o P.E.G., su proposta del Direttore Generale, se nominato,o in mancanza
del Segretario Generale.
h) adotta gli occorrenti atti di promozione e resistenza in giudizio, nonché provvede alla loro
eventuale conciliazione e transazione.
i) determina e modifica le aliquote delle tariffe dei tributi e per la fruizione di beni e servizi,
nell’ambito dell’ordinamento e della disciplina generale deliberati dal Consiglio Comunale.
l) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle
determinazioni del Consiglio.
m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per
le elezioni..
n) stabilisce la denominazione di strade, aree,edifici ed altre strutture della città , previo parere
conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica, se istituita; in
mancanza dalla Conferenza dei Capigruppo.
o) nomina, nei casi previsti dai regolamenti, le commissioni.
p) adotta in via d’urgenza variazioni al bilancio preventivo annuale e pluriennale, da
sottoporre, a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio comunale entro sessanta giorni
dall’adozione. e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia
scaduto il predetto termine.
q) provvede in materia di contrazione di mutui, quando gli elementi determinanti
dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare siano espressamente
previsti in atti fondamentali del Consiglio.
4. Le modalità di convocazione della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di
almeno la metà dei componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi
diversamente disciplinati dalla legge.
7. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Segretario Generale e da chi ha presieduto la
Giunta.
Art.26
Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e determinazioni
1. Tutte le Deliberazioni e Determinazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione
all'albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive dopo il decimo giorno
dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.
3. Nel caso di urgenza le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le Determinazioni sono esecutive con l'approvazione del visto di regolarità contabilità attestante
la copertura finanziaria, effettuata dal Responsabile del servizio finanziario. Qualora le
Determinazioni non richiedano il visto di regolarità contabile, sono eseguibili dalla data di
adozione.
CAPO III
Il Sindaco
ART . 27
Elezione, durata in carica, stato giuridico e cessazione dalla carica
1. L'elezione, la durata in carica, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, lo stato giuridico e le
cause di cessazione dalla carica del Sindaco sono disciplinati dalla legge.
ART .28
Competenze e funzioni
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione comunale e il legale rappresentante del
Comune.
2. Spetta al Sindaco:
a) dirigere e coordinare l'attività politica-amministrativa del Comune.
b) nominare gli Assessori e il Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
c) revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
d) convocare e presiedere la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno.
e) convocare e presiedere il Consiglio Comunale, fissandone l'ordine del giorno.
f) nominare il Segretario Generale, scegliendolo nell'apposito Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali.
g) nominare il Direttore Generale, con le modalità stabilite dal presente Statuto, ovvero
conferire al Segretario Generale, previo parere della Giunta Comunale, l’incarico di
Direttore Generale, nel caso non sia stata stipulata convenzione con altri Comuni per la
nomina del Direttore.
h) nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuire gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna.
i) impartire direttive al Direttore Generale, qualora nominato, ovvero al Segretario Generale
per l'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo.
l) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.
m) stare in giudizio, in rappresentanza del Comune, nelle lite attive e passive, previa
deliberazione della Giunta Comunale all’azione o alla partecipazione al giudizio.
n) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma, sentito il
Consiglio Comunale, per l’esercizio di funzioni di competenza del Comune.
o) promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività comunale, nonché sull’attività
delle istituzioni, aziende, società appartenenti o partecipate dal Comune.
p) emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50,
commi 5-6, del D.lgs. 267/2000.
q) coordinare, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e della Regione, gli orari degli
esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.
r) demandare, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, al Segretario
Generale l'adozione di provvedimenti di competenza dei Responsabili degli Uffici e Servizi.
s) sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti, nonché
sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o
delegate al Comune.
t) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, anche quale Ufficiale di governo,
nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti.
u) presentare al Consiglio Comunale, sentita la Giunta e in conformità del presente Statuto, le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del
mandato,delle quali ne è responsabile.
z) convocare i comizi per i referendum previsti dall’art 8 del D.lgs 267/2000 e dal presente
Statuto.
ART. 29
Sostituzione del Sindaco
1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione o decadenza per le cause
previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vicesindaco, l’Assessore
presente, più anziano di età, assume le funzioni del Sindaco.
ART. 30
Deleghe del Sindaco
1. Il Sindaco può delegare le sue competenze per aree organiche, compresa la sottoscrizione dei
relativi atti, a singoli Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano
espressamente riservati per legge.
2. Il Sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza anche al Segretario Generale,
ovvero al Direttore Generale, qualora nominato, o ai Responsabili dei Servizi.
ART.31
Mozione di sfiducia
1. La mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta Comunale è disciplinata dalla legge.
ART. 32
Pari opportunità
1. Le nomine a componente degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed
Istituzioni dipendenti dal Comune devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge
dettate per garantire la pari opportunità a uomini e donne, compatibilmente con le esigenze di
qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità degli aventi
diritto.
TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 33
Principi generali
1. L’organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è articolata in Unità Organizzative
al cui vertice è posto un Responsabile che può essere un Dirigente.
2. L’organizzazione degli uffici e servizi è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di
efficacia, efficienza ed economicità di gestione, nonché nel rispetto dei principi di autonomia
operativa, funzionalità, professionalità e responsabilità.
ART. 34
Disciplina dello status del personale
1. Sono disciplinati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
a) gli organi, le Unità Organizzative, i modi di conferimento della titolarità delle medesime, i
principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di
pubblico impiego;
c) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali e le
responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, nonchè le modalità di
funzionamento della commissione di disciplina;
e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, previste dalla legge, oltre a
modalità, condizioni e limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di
professioni, previa iscrizione negli appositi albi.
2. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio
personale.
3. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
ART. 35
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al
di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato
apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti,
con le modalità stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, garantendo la
trasparenza nelle modalità di selezione e di individuazione dello stesso.
2. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferire dal Sindaco al Segretario Comunale,
previo parere della Giunta Comunale.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti dal Sindaco
4. Sovrintende la gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed
efficacia, mediante l’esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai
Regolamenti.
5. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione (P.E.G.) o di piano operativo di
gestione (P.O.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base degli indirizzi forniti dal
Sindaco;
b) organizza e dirige i Responsabili delle Unità Organizzative, coerentemente con gli indirizzi
funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e dei servizi e del personale ad esso
preposto, avvalendosi del servizio di controllo di gestione;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili delle Unità
Organizzative ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi e in conformità con le previsioni dei CCNL;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi di
Responsabili delle Unità Organizzativa;
f) gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale;
g) adotta in via surrogatoria gli atti di competenza dei Responsabili delle Unità Organizzative
nei casi in cui essi siano incompatibili o temporaneamente assenti e non sia possibile
conferire la supplenza ad altro personale idoneo;
h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili delle Unità Organizzative, l’assetto
organizzativo del Comune proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;
i) esercita tutte le altre funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge, dal presente
Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco.
ART. 36
Segretario Generale
1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare che, nel rispetto delle direttive impartite dal
Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle Unità
Organizzative e ne coordina l’attività, quando il Sindaco non abbia provveduto a nominare il
Direttore Generale.
3. Il Segretario, inoltre, può rogare i contratti nei quali il Comune è parte, autentica scritture private
ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, salvo quando non sia necessario che il contratto sia
rogato dal notaio.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della
Giunta e ne cura la verbalizzazione.
5. Qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, o in caso di sua assenza o impedimento,
adotta in via surrogatoria gli atti di competenza dei Responsabili delle Unità Organizzative nei
casi in cui essi siano incompatibili o temporaneamente assenti e non sia possibile conferire la
supplenza ad altro personale idoneo.
7. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai Regolamenti o conferitagli dal
Sindaco.
8. La legge disciplina le modalità di nomina e di revoca e di sostituzione del Segretario Generale.
ART. 37
Vicesegretario
1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la nomina di un
Vicesegretario per coadiuvare il Segretario Generale nell’esercizio delle funzioni e sostituirlo nei
casi di vacanza, assenza o impedimento.
ART. 38
I Responsabili delle Unità Organizzative
1. I Responsabili delle Unità Organizzative sono nominati dal Sindaco in conformità del
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2 Essi operano anche mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, del
corretto funzionamento degli uffici, dell’efficienza della gestione e dei relativi risultati, e sono
altresì responsabili delle procedure delle gare e degli appalti.
3 Ai Responsabili delle Unità Organizzative sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le
modalità stabilite dai regolamenti comunali.
ART. 39
Il Responsabile Servizio Finanziario
1. Al Responsabile del Servizio finanziario, oltre ai compiti di cui al precedente articolo, spetta la
formulazione del parere concernente la regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, ove
queste dispongano spese a carico del Bilancio comunale, e del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sulle Determinazioni che dispongano impegni di spesa.
ART. 40
Collaborazioni esterne
1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne
ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all’amministrazione devono stabilire:
a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) la natura del rapporto.
3. Ogni consulente o professionista proposto dovrà presentare un curriculum contenente oltre
all’elencazione dei lavori già effettuati anche quella degli eventuali incarichi in corso.
ART 41
Incarichi a contratto a tempo determinato
1. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nei limiti,
nelle forme e con le modalità previste nel Regolamento, e nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, la titolarità di uffici e servizi o di alta specializzazione a personale assunto con contratto
a tempo determinato di durata non superiore a quella effettiva del Sindaco.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che
non lo consentano apposite norme di legge.
ART. 42
Responsabilità disciplinare del personale
1. Il Regolamento di cui al precedente art. 33 disciplinerà, secondo le norme previste dal TU dei
dipendenti degli enti pubblici e dai CCNL, le responsabilità, le sanzioni disciplinari, la
composizione della commissione di disciplina, il procedimento disciplinare, la destituzione
d’ufficio e la riammissione in servizio.
TITOLO IV
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’
ART. 43
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è organo ausiliario del Comune.
2. L’elezione, la composizione, la durata in carica, la presidenza del collegio, nonché le cause di
ineleggibilità, di decadenza e la revoca dei suoi componenti, sono regolate dalla legge.
ART. 44
Funzioni del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori:
a) svolge attività di collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo.
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del
Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità.
c) esercita la vigilanza sulla gestione dei beni comunali,
d) nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente ed ai relativi uffici nei modi
indicati dal regolamento. E' tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell’Ente, la
regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e di conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
e) esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo, sui documenti allegati e sulle
proposte di variazioni dello stesso e redige una apposita relazione sul rendiconto della
gestione, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
f) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.
2. Il Collegio dei Revisori può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di
gestione ed ai rilievi da essi mossi all’operato dell’amministrazione e pertanto presenziare in tale
sede alle relative sedute.
ART. 45
Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri
1. Ogni consigliere può denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell’Ente,
che ritenga censurabili. Il Collegio terrà conto di tali fatti e ne riferirà in sede di relazione
periodica al Consiglio.
2. Quando la denuncia provenga da un quinto dei consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad
eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.
ART. 46
Compensi
1. Il compenso per i Revisori viene stabilito nelle deliberazioni di nomina entro i limiti fissati dal
decreto del Ministro dell’Interno (art. 6 quinquies, della legge 15.03.1991, n. 80 e s.m. i.).
ART. 47
Responsabilità
1. I Revisori devono adempiere ai propri doveri nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Essi
sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e
sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Sono responsabili
solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
2. L’azione di responsabilità contro i Revisori è regolata dalla legge.
3. In caso di inosservanza dei loro doveri, il Consiglio Comunale ne pronunzia la revoca, previa
comunicazione all’interessato almeno 15 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue
eventuali deduzioni.
ART. 48
Controlli interni
1 Il Comune istituisce e sviluppa controlli interni individuando strumenti e tipologie adeguate a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ;
b) verificare attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa ,al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni dei Responsabili delle Unità Organizzative;
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi, ed
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obbiettivi predefiniti.
2. I profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo interno sono disciplinati dal
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e dal Regolamento di Contabilità.
TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART. 49
Forme di gestione
1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale,
promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta
attraverso servizi pubblici che sono istituiti e gestiti nelle forme, e con le modalità previste
dalla normativa di settore
ART. 50
Gestione in economia
1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti
che devono, tra l’altro, individuare l’unità organizzativa responsabile del servizio.
ART. 51
Aziende speciali
1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia
imprenditoriale. Lo Statuto dell'azienda speciale è approvato dal Consiglio Comunale, nel
rispetto delle norme legislative di settore
2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto
e da propri regolamenti approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione dell’azienda.
ART 52
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Comune, nei modi stabiliti dalla legge, può partecipare al capitale di società per azioni o a
responsabilità limitata, già costituite, per la gestione di sevizi pubblici locali ed eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote di azioni devono essere approvati dal Consiglio
Comunale e deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di
amministrazione.
3. Il Comune nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli
utenti.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 53
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le
forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai
servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
ART. 54
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni,
anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e/o la gestione di
opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando
la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalle legge, sono approvate dal
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
ART. 55
Consorzi
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statuari, può attivare la costituzione di un
consorzio tra Enti secondo le norme per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la
gestione associata di uno o più servizi.
2. Il Consiglio Comunale, a tal fine, approva una convenzione unitamente allo statuto del consorzio,
che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme
previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il Consorzio assume necessariamente carattere polifunzionale quando si intendono gestire da
parte dei medesimi soggetti pubblici diversi servizi.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART. 56
Accordi di programma
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di
altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del
Comune, sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di
un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate, finalizzata alla predisposizione istruttoria del lavoro necessario al raggiungimento
dell'accordo.
3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, viene definito in
una apposita conferenza ed è approvato con atto formale del Sindaco ai sensi dell’art. 34, comma
4, del D.Lgs 267/2000, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni
degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio
Comunale entro trenta giorni a pena decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 34 del D.Lgs 267/2000 e dal presente
articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
La partecipazione
ART. 57
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, anche comunitari e di altri paesi, purché
regolarmente soggiornanti, singoli od associati all’attività amministrativa, al fine di assicurare il
buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini privilegia le libere forme
associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi
dell’Ente
2. Ai cittadini sono, inoltre, consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che
favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
3. L’amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di categorie
economiche e sociali su specifici problemi.
4. Il Comune riconosce come proprio dovere comunicare preventivamente gli interventi che intende
assumere in ordine alla salute, alla sicurezza e all'educazione didattica dei cittadini, nonché
fornire informazioni sull'attività amministrativa nelle forme più idonee a garanzia della
partecipazione attiva dei cittadini.
ART. 58
Avvio di procedimento amministrativo
1. L’avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi durante la fase istruttoria.
2. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed
igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini.
3. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
ART. 59
Diritto di intervento nel procedimento
1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un atto,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento, salvo i casi espressamente esclusi per legge.
2. Il Responsabile del Procedimento ha l’obbligo di informare gli interessati entro dieci giorni
dall’inizio dello stesso, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per
legge.
3 Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la
indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla
comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi adatti,
garantendo, comunque, forme di idonea pubblicazione.
4. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione della
notizia dell’avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte e documenti
pertinenti all’oggetto del procedimento, ovvero richiedere di essere ascoltati.
5. Il mancato o parziale accoglimento delle osservazioni pervenute deve essere adeguatamente
motivato nella premessa dell’atto.
6. I soggetti di cui al comma 1. hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del
procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso, in conformità alla legge
241/90.
7. Il Comune, nei casi, con le modalità e le forme previste dalla legge, potrà concludere accordi con
i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
8. Il Regolamento, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto, stabilisce quali siano i
soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili
dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del
procedimento, nonché il termine entro il quale dovrà concludersi ogni tipo di procedimento.
ART. 60
Istanze - Petizioni - Proposte
1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all’amministrazione comunale istanze,
petizioni e proposte dirette a promuovere la migliore tutela di interessi collettivi.
2. L’amministrazione ha l’obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati
la decisione che ne è scaturita.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono la questione che viene posta
o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
4. L’ufficio protocollo rilascia senza spese, al consegnatario copia dell’istanza, petizione o proposta
previa apposizione del timbro di arrivo.
5. L’amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l’atto e far conoscere il proprio
intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
6. Le modalità di esercizio di istanze, petizioni e proposte sono ulteriormente disciplinate dal
regolamento sulle partecipazioni.
7. Le istanze,petizioni,e proposte presentate in forma anonima non sono prese in considerazione.
ART. 61
Consultazione
1. La Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la
consultazione obbligatoria dei cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su
provvedimenti di interesse generale.
2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà di cittadini nei confronti degli indirizzi politicoamministrativi
da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o
bene pubblico.
3. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate dalla
Giunta Comunale, secondo le direttive fissate dal Consiglio Comunale di volta in volta e in modo
differenziato riferito all'oggetto della consultazione. Per contenuti omogenei si confermano le
modalità fissate precedentemente.
4. I risultati delle consultazione devono essere menzionati negli atti che sulla stessa materia saranno
adottati.
ART. 62
Consulte comunali
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, il Consiglio
Comunale può istituire delle consulte.
2. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione, stabilisce il numero delle consulte, le materie di
competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.
3. Alle consulte presenzierà un membro della Giunta Comunale; le stesse sono formate da
rappresentanti delle associazioni e da rappresentanti delle libere forme associative iscritte
nell’apposito albo comunale, in forma paritetica.
4. Il Comune sostiene forme di volontariato che coinvolgono la popolazione in attività volte al
miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonchè per la tutela
dell'ambiente
5. Il volontariato in forma organizzata potrà collaborare a progetti, strategie, studi e
sperimentazioni.
6. Il Comune garantisce che le prestazioni di volontariato, gratuite nell'interesse collettivo, abbiano
i mezzi per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
ART. 63
Poteri delle consulte comunali
1. Le consulte possono, nelle materie di competenza:
a) esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
b) formulare proposte agli organi comunali per l’adozione di atti;
c) formulare proposte per la gestione e l’uso di servizi e beni comunali;
d) chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l’esposizione di particolari
problematiche.
2. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole
consulte, indica gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo è obbligatoria.
ART. 64
Albo delle Forme Associative
1. Nell’ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l’Albo delle Forme Associative.
2. I criteri e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati dal Regolamento degli Istituti di
Partecipazione.
3. Per ottenere l’iscrizione all’albo, le Associazioni e le altre libere forme associative dovranno
assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi
dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme
di decisione, l’assenza di scopi di lucro.
ART. 65
Diritti delle forme associative iscritte all’albo
1. Le Associazioni e le altre libere forme associative iscritte all’albo:
a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali anche per
mezzo delle consulte comunali di cui agli articoli precedenti;
b) potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dalle stesse
organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta comunale;
c) potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal
regolamento;
d) potranno adire il Difensore Civico.
2. Le scelte amministrative che incidono e possono riflettersi sull’attività delle associazioni devono
essere precedute dall’acquisizione di pareri, espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro
30 giorni dalla richiesta.
ART. 66
Referendum
1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino il referendum.
2. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell’Ente.
3. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie: tributi locali, tariffe, Statuto
comunale, Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, Piano Regolatore
Generale e strumenti attuativi, nonché le materie che sono state oggetto di consultazione
referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 10% del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
5. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari
ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l’indicazione della loro
qualificazione e del loro riconoscimento.
6. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
ART. 67
Ammissione della richiesta
1. L’ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all’ambito della materia cui si riferisce il
quesito ed alla chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la
riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa nel termine di 15 giorni al giudizio di un comitato di
garanti eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti
assegnati al Comune escluso il Sindaco, composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza
della minoranza, secondo criteri stabiliti dal Regolamento, in modo che sia garantita la
preparazione giuridico - amministrativa, l’imparzialità e l’indipendenza dagli organi di governo
del Comune
2. Il Consiglio Comunale delibera l’indizione del referendum nei 20 giorni successivi all’apposito
parere di ammissibilità.
3 Il referendum è indetto dal Sindaco entro 90 giorni dall’esecutività della delibera di indizione.
4 Per le procedure di voto si seguono le modalità stabilite da apposito regolamento.
5. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’amministrazione dovrà far fronte
con proprie entrate.
ART. 68
Indirizzi regolamentari
1. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
2. Il voto favorevole al quesito, da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il
Consiglio Comunale alla discussione dello stesso nella prima seduta successiva alla
consultazione.
CAPO II
Il Difensore Civico
ART. 69
Istituzione
1. E’ istituito nel Comune l’ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento,
dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli
organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.
ART. 70
Elezione
1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale entro 120 giorni dal rinnovo del
Consiglio Comunale ed in sede di prima applicazione della norma entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente statuto, a scrutinio segreto e a maggioranza due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la
carica di Consigliere Comunale nonchè del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche ed equipollenti, ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione
ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e
competenza giuridico-amministrativa.
3. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con chi ha
ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori,
segretario, dipendenti o consulenti del Comune.
4. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio
se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
5. Il Difensore Civico può essere nominato altresì in convenzione con altri enti locali, in questo
caso la spesa sarà ripartita tra gli enti
ART. 71
Durata in carica e revoca
1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere
confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti
all’esercizio delle sue funzioni, dopo che sia avvenuto formale atto deliberativo di contestazione
con fissazione del termine di dieci giorni entro il quale lo stesso potrà produrre proprie
giustificazioni.
ART. 72
Mezzi
1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione sentito il Difensore Civico, la sede, la
dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L’assegnazione del personale
all’ufficio del Difensore Civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nell’organico comunale e, per le funzioni di che trattasi,
dipende dal difensore civico.
3. L’arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico che ne diviene
consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico e liquidate
secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
ART. 73
Funzioni
1. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni:
a) intervenendo anche d’ufficio per la tutela di chiunque si dimostri leso nei propri interessi da
abusi, disfunzioni carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti o comportamenti
riconducibili all’azione comunale, da qualsiasi suo organo o soggetto commesso;
b) eseguendo il controllo di legittimità di cui all’art.127 del TU delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 267/2000, nei limiti, entro i termini e le forme
previste dal T U predetto.
2. L’Amministrazione è tenuta a collaborare con il Difensore Civico fornendogli ogni informazione
e documento che esso ritenga utile al più efficace svolgimento delle proprie funzioni.
3. Può chiedere di essere sentito dal Consiglio Comunale.
ART. 74
Modalità di intervento
1. I soggetti che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento
amministrativo in corso presso l’amministrazione del Comune o gli Enti ed aziende da esso
dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica e del
procedimento; trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano
ricevuto una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento del Difensore Civico.
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell’affare
in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può
procedere all’esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio,
il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata
notizia alla persone interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall’amministrazione comunale e dagli Enti ed aziende
di cui al comma 1. copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni
trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l’espletamento
delle sue funzioni.
5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l’autorità
giudiziaria penale.
ART. 75
Relazione al Consiglio Comunale
1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati eventuali
ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che
ritenga opportune.
ART. 76
Trattamento economico
1. Al difensore civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione ed il rimborso delle
spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 77
Modificazioni e abrogazione dello Statuto
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello
Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all’art. 6 comma 4, del
Dlgs 267/2000.
2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale a seguito di
deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di almeno ⅓ dei Consiglieri o su
proposta dei cittadini sottoscritta dal 10% degli iscritti alle liste elettorali.
3. L’ abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l’approvazione di un nuovo
Statuto in sostituzione di quello precedente.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere
rinnovata prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.
ART. 78
Adozione dei regolamenti
1. I Regolamenti dell’Ente in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, dovranno essere
adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso..
2. Sino all’entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le
sole norme compatibili col presente Statuto.
3 I Regolamenti, dopo l'espletamento delle procedure di legge, entrano in vigore decorsi quindici
giorni consecutivi dall'affissione all'Albo pretorio del Comune.
ART. 79
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento delle procedure di legge, entra in vigore decorsi trenta
giorni consecutivi dall’affissione all’Albo pretorio del Comune
2. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata
in vigore.